(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»; Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia (P.S.R.); Visto il regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG); Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della commissione dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/1992 del consiglio; Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2002 «Disposizioni attuative dell'Art. 64 del regolamento CE n. 445/2002, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2002, n. 297; Visto il regolamento applicativo della misura «e - zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0429/Pres. del 23 novembre 2000, modificato con decreti del Presidente della Regione n. 0121/Pres. del 2 maggio 2002 e n. 054/Pres. del 4 marzo 2003; Visto il piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della cui approvazione da parte della commissione delle comunita' europee si e' preso atto con deliberazione della giunta regionale 17 novembre 2000, n. 3522, il cui estratto e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione sul 1° supplemento al n. 50 del 13 dicembre 2000, in cui al titolo III, capo III, misure dell'asse 3 salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali, misura «e) - zone svantaggiate» nell'ambito della descrizione delle autorita' competenti e organismi responsabili, l'istruttoria delle pratiche e' affidata alle comunita' montane ovvero agli enti locali cui competono le funzioni ed i compiti amministrativi della valorizzazione e dello sviluppo delle zone montane; Vista la legge regionale n. 33 del 20 dicembre 2002, «Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia» che tra le funzioni dei comprensori montani, all'Art. 5, comma 1, lettera c) stabilisce che questi ultimi attuano gli interventi speciali a favore della montagna stabiliti dall'Unione europea, ed inoltre con l'Art. 6, comma 1, definisce che le province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono, in conformita' ai propri ordinamenti, le funzioni conferite ai comprensori montani; Ritenuto di approvare un nuovo regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale, tenendo conto in primo luogo della riforma degli enti locali cui competono le funzioni ed i compiti amministrativi della valorizzazione e dello sviluppo delle zone montane intervenuta con l'approvazione della legge regionale n. 33 del 20 dicembre 2002, «Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia»; Ritenuto di introdurre in detto regolamento delle procedure che consentano di semplificare la gestione della misura e di definire i tempi a disposizione degli organismi attuatori per l'espletamento delle funzioni che comportino una ricaduta sull'operativita' dell'organismo gestore; Ritenuto inoltre di provvedere all'abrogazione degli atti regolamentari che hanno finora disciplinato la materia al fine di disporre di un unico testo normativo cui fare riferimento per l'attuazione della misura «e) - zone svantaggiate»; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1923 del 5 giugno 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 17 giugno 2003 ILLY