(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 30 del 23 luglio 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  consiglio  del
17 maggio  1999,  recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  garanzia (FEAOG) e che
modifica ed abroga taluni regolamenti»;
    Vista  la  decisione della commissione delle Comunita' europee n.
C(2000)  2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato
il  documento  di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale
del Friuli-Venezia Giulia (P.S.R.);
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  445/2002  della commissione del
26 febbraio   2002,   recante   disposizioni   di   applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  consiglio  sul  sostegno  allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia (FEAOG);
    Visto   il   regolamento  (CE)  n.  2419/2001  della  commissione
dell'11 dicembre  2001,  che  fissa  le modalita' di applicazione del
sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi
di  aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/1992 del
consiglio;
    Visto  il  decreto ministeriale del 4 dicembre 2002 «Disposizioni
attuative  dell'Art.  64  del  regolamento  CE  n.  445/2002, recante
disposizioni  sul  sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2002, n. 297;
    Visto   il   regolamento  applicativo  della  misura  «e  -  zone
svantaggiate» del piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia,
approvato  con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale n.
0429/Pres.   del   23 novembre   2000,  modificato  con  decreti  del
Presidente  della  Regione  n.  0121/Pres.  del  2 maggio  2002  e n.
054/Pres. del 4 marzo 2003;
    Visto   il  piano  di  sviluppo  rurale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia   Giulia,   della  cui  approvazione  da  parte  della
commissione   delle   comunita'   europee   si   e'  preso  atto  con
deliberazione  della  giunta  regionale 17 novembre 2000, n. 3522, il
cui  estratto  e'  stato  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della
Regione  sul  1° supplemento al n. 50 del 13 dicembre 2000, in cui al
titolo   III,   capo   III,   misure   dell'asse   3  salvaguardia  e
valorizzazione   delle   risorse   ambientali,   misura  «e)  -  zone
svantaggiate»   nell'ambito   della   descrizione   delle   autorita'
competenti  e organismi responsabili, l'istruttoria delle pratiche e'
affidata alle comunita' montane ovvero agli enti locali cui competono
le  funzioni ed i compiti amministrativi della valorizzazione e dello
sviluppo delle zone montane;
    Vista la legge regionale n. 33 del 20 dicembre 2002, «Istituzione
dei  comprensori  montani  del  Friuli-Venezia  Giulia»  che  tra  le
funzioni  dei  comprensori  montani,  all'Art. 5, comma 1, lettera c)
stabilisce che questi ultimi attuano gli interventi speciali a favore
della  montagna  stabiliti dall'Unione europea, ed inoltre con l'Art.
6,  comma  1, definisce che le province di Gorizia e di Trieste nella
zona  omogenea  del  Carso  di  rispettiva  pertinenza  svolgono,  in
conformita'   ai   propri   ordinamenti,  le  funzioni  conferite  ai
comprensori montani;
    Ritenuto  di  approvare  un  nuovo  regolamento applicativo della
misura «e) - zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale, tenendo
conto in primo luogo della riforma degli enti locali cui competono le
funzioni  ed  i  compiti  amministrativi della valorizzazione e dello
sviluppo  delle  zone  montane  intervenuta  con l'approvazione della
legge   regionale  n.  33  del  20 dicembre  2002,  «Istituzione  dei
comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia»;
    Ritenuto  di  introdurre in detto regolamento delle procedure che
consentano  di  semplificare la gestione della misura e di definire i
tempi  a  disposizione  degli  organismi attuatori per l'espletamento
delle   funzioni   che   comportino  una  ricaduta  sull'operativita'
dell'organismo gestore;
    Ritenuto   inoltre   di  provvedere  all'abrogazione  degli  atti
regolamentari  che  hanno  finora  disciplinato la materia al fine di
disporre  di  un  unico  testo  normativo  cui  fare  riferimento per
l'attuazione della misura «e) - zone svantaggiate»;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1923 del
5 giugno 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato il «Regolamento applicativo della misura «e) - zone
svantaggiate»  del  piano  di  sviluppo rurale della Regione autonoma
Friuli-Venezia  Giulia»  nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 17 giugno 2003
                                ILLY